AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI attive su tutto il territorio nazionale, con l’esclusione di quelle operanti nei settori del carbone, della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Restano comunque escluse le imprese che non rispettano il principio DNSH, come stabilito dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
PROGETTI AMMISSIBILI e SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i programmi di investimento riguardanti:
L’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
L’installazione di impianti minieolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio.
Gli investimenti di cui ai punti sopra:
Non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
Devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica. La diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici;
Possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta.